Monopoli (gioco)

Monopoli (”Monopoly“) è un classico gioco da tavolo, tra i più famosi al mondo. I giocatori competono per guadagnare denaro mediante un’attività economica che coinvolge l’acquisto, affitto e commercio di proprietà terriere mediante denaro finto. I giocatori a turno muovono sul tabellone di gioco secondo il risultato del tiro di due dadi. Il gioco prende il suo nome dal concetto economico di monopolio, il dominio del mercato da parte di un singolo venditore. In Italia il gioco è pubblicato dalla Editrice Giochi.

Secondo l’editore americano Hasbro, questo è stato giocato da circa 750 milioni di persone dal 1935, anno in cui Charles Darrow registrò il gioco, rendendolo il “più giocato gioco da tavolo della storia”Nel manuale di istruzioni compreso nell’edizione americana del 70° anniversario la Hasbro cita una statistica per cui oltre 750 milioni di persone avrebbero giocato a Monopoli. Il Guinness dei primati del 1999 ha citato la precedente statistica della Hasbro, per cui sarebbe stato giocato da 500 milioni di personeGuinness World Records pagina per il Monopoly, record per il “gioco più giocato”. Anche se non viene detto esplicitamente, viene considerato che le due cifre si riferiscano al record per il più grande numero di persone che giocano un gioco da tavolo protetto da copyright nell’era moderna.


Le regole principali

Si gioca su un tabellone sul quale ciascuno, in base al tiro dei dadi, si muove col proprio segnalino sulle diverse caselle. La maggior parte delle caselle hanno il nome di una strada. A tutti i giocatori, a inizio gioco, vengono assegnate le banconote del Monopoli.

Il primo giocatore che si ferma su una strada può scegliere se comprarla o meno, e quando riesce ad avere tutte le strade con lo stesso colore può decidere se edificarvi delle case e infine un albergo.

Gli altri giocatori, ogni volta che stazionano su quella strada, con le case o con l’albergo o anche senza nessuna edificazione presente, sono costretti a pagarne il soggiorno in relazione al numero e al tipo di edifici presenti. Quindi tutti i giocatori sono impegnati a comprare, vendere e scambiare proprietà per diventare i più ricchi, i monopolisti.

Scopo del gioco è mandare in bancarotta gli avversari causando loro gravi esborsi di denaro.

Quando un giocatore non ha più liquidità può ipotecare le sue proprietà e ricevere il compenso pattuito sul retro della carta. Se si vuole togliere l’ipoteca da un territorio bisogna pagare il costo di ipoteca più il 10%.

Il gioco è ulteriormente movimentato dalle carte degli Imprevisti e delle Probabilità che il segnalino staziona sulle relative caselle.


Curiosità

1- Negli anni il Monopoli ha assunto una grandissima popolarità anche in Italia, tanto da entrare nel linguaggio comune. Per esempio, quando qualcuno non ha abbastanza denaro per comprare qualcosa, si può sentir dire scherzosamente: “Vuoi comprarlo con i soldi del Monopoli?”.

2- In URSS il Monopoli era vietato per via del suo carattere capitalistico. Solo dopo la caduta del regime sovietico fu creata una versione del gioco in cirillico. A Cuba, invece, ancora oggi il Monopoli è considerato dalle autorità eccessivamente vicino alle idee del capitalismo, ed è sottoposto a bando sin dagli inizi del governo di Fidel Castro sull’isola.

3- il regista Ridley Scott sarebbe intenzionato a dirigere un film sul Monopoli; tra le attrici vi sarebbe Scarlett Johansson.


Edizione Originale

Edizione Americana del Monopoli
GO ⇒ Mediterranean Avenue ($60) Community Chest Baltic Avenue ($60) Income Tax (Pay 10% or $200) Reading Railroad ($200) Oriental Avenue ($100) Chance Vermont Avenue ($100) Connecticut Avenue ($120) Jail
              
Boardwalk ($400)    Monopoly    St. Charles Place ($140)
Luxury Tax Pay ($75) Electric Company ($150)
Park Place ($350)       States Avenue ($140)
Chance    Virginia Avenue ($160)
Shore Fast Line|Short Line ($200) Pennsylvania Railroad ($200)
Pennsylvania Avenue ($320)       St. James Place ($180)
Community Chest Community Chest
North Carolina Avenue ($300)       Tennessee Avenue ($180)
Pacific Avenue ($300)       New York Avenue ($200)
Go To Jail    Water Works ($150)       Baltimore and Ohio Railroad ($200)       Chance    Free Parking
Marven Gardens ($280) Ventnor Avenue ($260) Atlantic Avenue ($260) Illinois Avenue ($240) Indiana Avenue ($220) Kentucky Avenue ($220)


Edizione italiana

Edizione italiana del Monopoli
VIA ⇒ Vicolo Corto Probabilità Vicolo Stretto Tassa Patrimoniale Stazione Sud Bastioni Gran Sasso Imprevisti Viale Monterosa Viale Vesuvio Prigione
              
Parco della Vittoria    Monopoli    Via Accademia
Tassa di Lusso Società Elettrica
Viale dei Giardini       Corso Ateneo
Imprevisti    Piazza Università
Stazione Est Stazione Ovest
Largo Augusto       Via Verdi
Probabilità Probabilità
Corso Impero       Corso Raffaello
Via Roma       Piazza Dante
Vai in Prigione !    Soc.Acqua Potabile       Stazione Nord       Imprevisti    Posteggio Gratuito
Piazza Giulio Cesare Viale Traiano Viale Costantino Largo Colombo Corso Magellano Via Marco Polo


Curiosità

Il nome dei toponimi (vie, larghi, piazze, giardini e parchi) rientra nelle personalizzazioni nazionali del gioco e si riferisce, nell’edizione originale americana a toponimi presenti ad Atlantic City (New Jersey) e dintorni, e nelle edizioni europee a toponimi presenti nelle città capitali (Londra, Parigi, Berlino, Amsterdam, Copenhagen), talvolta adattati. In altri casi (Austria, Belgio) vengono assunti i principali nomi di via dalle maggiori città dei rispettivi Paesi.

L’edizione italiana riporta invece toponimi di fantasia ma prendendo liberamente spunto dalla toponomastica di Milano (sede della casa produttrice del gioco). Esistono infatti ancor’oggi a Milano: viale Gran Sasso, via Monte Rosa, piazza Vesuvio, via Accademia, via Verdi, via Raffaello Sanzio, via Dante, corso Vittorio Emanuele (nell’edizione del periodo fascista via Vittorio Emanuele era al posto di via Marco Polo), via Marco Polo, via Magellano, corso Cristoforo Colombo, Stazione Ferrovie Nord, piazza Costantino, via Traiano, piazzale Giulio Cesare, corso Littorio (ora corso Matteotti, nell’edizione del periodo fascista largo Littorio era al posto di largo Augusto), largo Augusto, via dei Giardini e corso di Porta Vittoria.

“Parco della Vittoria”, nome di uno dei “terreni” presenti nel gioco, prende il nome da una traduzione adattata dal nome inglese Boardwalk, che si riferisce ad una via realmente esistente nella città di Atlantic City, New Jersey. Il nome italiano è un toponimo comune, ma non si riferisce nel dettaglio ad alcun luogo reale.

Insieme a “Viale dei Giardini” (Park Place), costituisce il lotto di maggior valore del gioco, identificato dal colore viola: Parco della Vittoria costava nell’edizione originale 40.000 lire, aggiornato oggi a 1000 euro.

Dato che spesso, specie nelle fasi avanzate del gioco, il pedaggio necessario per sostare sulla casella attrezzata con hotel è elevatissimo, il termine Parco della Vittoria è diventato una antonomasia per indicare un posto di gran lusso, o molto costoso.


Edizione europea

Le vie sono sostituite dalle città appartenenti all’Unione Europea, più la Svizzera. Le stazioni sono sostituite da aeroporti. La moneta è ovviamente l’euro.

Edizione europea del Monopoli
Partenza Vilnius (Lituania) (60 €) Cassa della communità Riga (Lettonia) (60 €) Imposta sugli incassi (200 €) Schiphol Amsterdam
(200 €)
Sofia (Bulgaria) (100 €) Opportunità Bucarest (Romania) (100 €) Varsavia (Polonia) (120 €) Prigione
         
Parigi (Francia) (400 €)   Monopoli   Budapest (Ungheria) (140 €)
Tassa sul lusso (100 €) Parlamento europeo (150 €)
Berlino (Germania) (350 €)     Berna (Svizzera) (140 €)
Opportunità   Helsinki (Finlandia) (160 €)
Heathrow, Londra (200 €) Rhein-Main Francoforte (200 €
Roma (Italia) (320 €)     Stoccolma (Svezia) (180 €)
Cassa della communità Cassa della communità
Amsterdam (Paesi Bassi) (300 €)     Vienna (Austria) (180 €)
Bruxelles (Belgio) (300 €)     Lisbona (Portogallo) (200 €)
Andare in prigione   Corte di Giustizia delle Comunità Europee (150 €)     Roissy Charles-de-Gaulle, Parigi (200 €)     Opportunità   Parcheggio gratuito
Lussemburgo (Lussemburgo) (280 €) Londra (Regno Unito) (260 €) Copenaghen (Danimarca) (260 €) Dublino (Irlanda) (240 €) Atene (Grecia) (220 €) Madrid (Spagna) (220 €)


Note


Collegamenti esterni

  • Editrice Giochi
  • Hasbro
  • Monopoly and mathematics

Hillary Scott


Biografia

Originaria di Naperville, Illinois, la Scott è cresciuta a Chicago. Ha dichiarato di essersi interessata alla pornografia a 11 anni quando, dopo che la madre aveva installato la tv via cavo nella sua stanza, incominciò a guardare il canale Cinemax di notte. Durante le superiori, ebbe una storia con un’altra studentessa e non fece sesso con un uomo fino a 18 anni. Nel programma “Inside the Porn Actor’s Studio”, trasmesso il 5 febbraio 2007, ha dichiarato che il suo primo atto sessuale lo ebbe a 11 anni, con la sorellastra.

Dopo il diploma, lavorò due anni e mezzo in una banca a vendere finanziamenti con ipoteca. Il lavoro la annoiava, e così l’obbligo a vestirsi in abiti formali e a rimuovere i piercing. Dopo la fine delle superiori, è stata sposata per sei mesi.

Alla fine di agosto 2004 si trasferì a Los Angeles per tentare una carriera nel cinema per adulti. La sua prima scena fu in Double Play #2 per la Digital Sin, in coppia con Mark Ashley. Dopo aver interpretato molti film del genere gonzo, in cui si fece notare per le scene di sesso anale, il suo primo ruolo in una grande produzione fu in Darkside con Penny Flame nel 2005. Agli AVN Awards del 2006, la Scott ha ottenuto il riconoscimento per “Best Oral Sex Scene - Film” e “Best Group Sex Scene - Film” proprio per la sua interpretazione di Darkside. Ha ottenuto anche gli XRCO Awards come “Best New Starlet” e “Orgasmic Oralist” il 20 aprile 2006. La Scott spesso nei suoi film usa parole “sporche” e lavora senza preservativo in tutte le scene con gli uomini.

Il 15 maggio 2006, è stata la prima ospite nello show della Sirius Satellite Radio Inside the Porn Actors Studio. Ospite dell’Howard Stern show il programma è una parodia della serie televisiva Inside the Actors Studio.

La Scott ha rimpiazzato Jessica Sweet nel ruolo di “Britney Rears” per il film Britney Rears 3: Britney Gets Shafted . Nel 2006 ha debuttato come regista in Anal Princess Diaries.

Il 23 aprile 2007 la Scott ha annunciato di aver siglato il più importante contratto di esclusiva nella storia del genere (un milione di dollari per quattro anni)


Premi


AVN Awards

  • 2007 - “Female Performer of the Year”
  • 2007 - “Best Actress - Video”
  • 2006 - “Best Oral Sex Scene - Video”
  • 2006 - “Best Oral Sex Scene - Film”
  • 2006 - “Best Group Sex Scene - Film”


XRCO Awards

  • 2007 - “Orgasmic Analist”
  • 2007 - “Orgasmic Oralist”
  • 2007 - “Superslut”
  • 2007 - “Single Performance - Actress: (Corruption)”
  • 2007 - “Female Performer Of The Year”
  • 2006 - “Best New Starlet”
  • 2006 - “Orgasmic Oralist”


CAVR Awards

  • 2006 - “Star of the Year”
  • 2005 - “Starlet of the Year”


Collegamenti esterni

  • Filmografia


Altri progetti

Aasimar

Nel gioco di ruolo Dungeons & Dragons, gli Aasimar sono un sottotipo di stirpeplanare.

Negli aasimar, controparte buona dei tiefling, scorre il sangue di un celestiale, ovvero di una creatura extraplanare che abita uno dei piani di esistenza del Bene.

La classe preferita per gli Aasimar è il Paladino.


Bibliografia


Girone A

 1. UDINESE                   41 Ammessa alle finali
 1. PRO GORIZIA               41 Ammessa alle finali
 3. Treviso                   37
 4. Fiumana                   36
 5. Rovigo                    33
 6. CRDA Monfalcone           32
 6. Triestina B *             32 Esclusa dalla Prima Divisione 1934-35 per riforma campionati
 8. Ponziana Trieste          27
 9. Trento                    27
10. Padova B                  24 Esclusa dalla Prima Divisione 1934-35 per riforma campionati
11. Lanerossi Schio           23
12. Pordenone                 21
13. Bolzano                   18
14. Bassano ° *               14 Retrocesso in II Divisione
15. Thiene                    12 Retrocesso in II Divisione

* Un punto di penalizzazione
° Bassano riammesso in Prima Divisione.


Girone B

  1. MONZA                    42  Ammessa alle finali
  2. Milan B                  41  Esclusa dalla Prima Divisione 1934-35 per riforma campionati
  3. FALCK SESTO S. GIOVANNI  32  Ammessa alle finali
  4. Pro Lissone              31
  5. Lecco                    29
  6. Crema                    28
  7. Soresinese               24
  8. Cantù                    23  Rinuncia al campionato Prima Divisione 1934-35
  9. Brescia B                22  Esclusa dalla Prima Divisione 1934-35 per riforma campionati
  9. Orceana Orzinuovi        22  Rinuncia al campionato Prima Divisione 1934-35
 11. Rhodense                 20
 12. Trevigliese              19
 13. Vis Nova Giussano        17
 14. Vimercatese °            14
 15. Vogherese ° *             7  Ritirata dopo 25 giornate e tutte le sue gare annullate
 16. Pro Vercelli B            -  Ritirata prima dell’inizio del campionato

 * 3 punti di penalizzazione
 ° Retrocesse in Seconda Divisione e poi riammesse in Prima Divisione.


Girone C

  1. Torino B                  43 Esclusa dalla Prima Divisione 1934-35 per riforma campionati
  2. BIELLESE                  39 Ammessa alle finali
  3. Casale B                  36 Esclusa dalla Prima Divisione 1934-35 per riforma campionati
  4. PIACENZA                  35 Ammessa alle finali
  5. Juventus B                33 Esclusa dalla Prima Divisione 1934-35 per riforma campionati
  6. Intra                     32
  7. Pinerolo                  29
  7. Saronno                   29
  9. Fanfulla                  26
 10. Asti                      24
 11. Cusiana Omegna            22
 12. Gallaratese               21
 13. Marelli Sesto S. Giovanni 19 Rinuncia al campionato di Prima Divisione 1934-35
 14. Varese                    17
 15. Sestese °                 15
 16. Settimese                Ritirata prima dell’inizio del campionato e Retrocesso in II Divisione

 ° Retrocessa in Seconda Divisione e poi riammessa in Prima Divisione.


Girone D

 1. PARMA               38 Ammessa alle finali
 2. REGGIANA            38 Ammessa alle finali
 3. Forlimpopoli        31
 4. Ferroviario Rimini  30 Rinuncia al campionato Prima Divisione 1934-35
 5. Portuense           29
 6. Bologna B           28 Esclusa dal campionato Prima Divisione 1934-35 per riforma campionati
 6. Mantova             28
 8. Forlì               26
 9. Russi               24
 9. Ravenna             24
11. Molinella           21
11. Libertas Rimini     21
13. Carpi °             19
14. Casalecchio          7 Retrocesso in II Divisione

° Retrocesso in Seconda Divisione e poi riammesso in Prima Divisione.


Girone E

 1. SAVONA                47 Ammessa alle finali
 2. ANDREA DORIA GENOVA   45 Ammessa alle finali
 3. Imperia               40
 4. Entella Chiavari      34
 5. Ventimigliese *       31
 6. Genova 1893 B         28 Esclusa dalla Prima Divisione 1934-35 per riforma campionati
 6. F.S. Sestrese         28
 6. Vado                  28
 6. Alassio               28
10. Acqui                 27
10. Alessandria B         27 Esclusa dalla Prima Divisione 1934-35 per riforma campionati
12. Rapallo Ruentes       26
11. Corniglianese         26
13. Pontedecimo           25
14. Albingaunia Albenga ° 20
15. Rivarolese °          19

* Un punto di penalizzazione
° Retrocesse in Seconda Divisione e poi riammesse in Prima Divisione.


Girone F

 1. LUCCHESE            47 Ammessa alle finali
 2. PISA                40 Ammessa alle finali
 2. Livorno B           40 Esclusa dal campionato Prima Divisione 1934-35 per riforma campionati
 4. Prato               37
 5. Robur Siena         36
 6. Carrarese           30
 7. Aquila Montevarchi  27
 8. S.A. Piombino       25
 8. Pontedera           25
10. Fiorentina B        24 Esclusa dal campionato Prima Divisione 1934-35 per riforma campionati
10. Sassari Torres      24
12. Grosseto            20
12. Empoli              20
14. Le Signe °          15
15. Belloni Massa °     10 

° Retrocesse in Seconda Divisione e poi riammesse in Prima Divisione.


Girone G

 1. L’AQUILA                 36 Ammessa alle finali
 3. PESCARA                  33 Ammessa alle finali
 3. Taranto                  33
 4. Lazio B                  32 Esclusa dal campionato Prima Divisione 1934-35 per riforma campionati
 4. Ancona Bianchi           32
 6. Jesi                     27
 7. Fano Alma Juventus       24
 8. Molfetta                 22 Rinuncia al campionato Prima Divisione 1934-35
 9. Sora                     21
 9. Fermana                  21
11. Civitavecchiese          20
12. Cantieri F. Tosi Taranto 16 Retrocesso in II Divisione
13. Sambenedettese *          9 Retrocesso in II Divisione
14. Ternana                  — Ritirata prima dell’inizio del campionato
15. Roma B                   — Ritirata prima dell’inizio del campionato
 2. Foligno °                34

° Foligno retrocesso all’ultimo posto dal Consiglio Federale per corruzione.
* Due punti di penalizzazione


Girone H

 1. CATANIA             41 Ammessa alle finali
 2. SIRACUSA            37 Ammessa alle finali
 3. Salernitana         33
 4. Reggina             28
 5. F.S. Savoia         27
 5. Cosenza             27
 7. Napoli B            24 Esclusa dalla Prima Divisione 1934-35 per riforma campionati
 7. Palmese             24
 9. Palermo B           17 Esclusa dalla Prima Divisione 1934-35 per riforma campionati
10. Nissena             16
11. Termini Imerese     13
11. Juventus Trapani *  13
13. Bagnolese °         11 Retrocesso in II Divisione
14. Peloro Messina **    2 Retrocesso in II Divisione

*  Un punto di penalizzazione
** Tre punti di penalizzazione
°  Bagnolese riammessa in Prima Divisione.


Gironi finali


Girone Finale A

1. L’AQUILA                  8 Promosso in Serie B
2. Andrea Doria Genova       7
3. Pro Gorizia               5
4. Falck Sesto S. Giovanni   4


Girone Finale B

1. PISA                      7 Promosso in Serie B
2. Udinese                   7
3. Piacenza                  6
4. Parma                     4

Spareggio: Pisa-Udinese 3-1.


Girone Finale C

1. LIBERTAS LUCCHESE        11 Promosso in Serie B
2. Siracusa                  8
3. Pescara                   3
4. Monza                     2


Girone Finale D

1. CATANIA                   8 Promosso in Serie B
2. Savona                    7
3. Biellese                  5
4. Reggiana                  4


Voci correlate

  • Serie A 1933-34
  • Serie B 1933-34

Ipoteca

Nel diritto civile, l’ipoteca è un diritto reale di garanzia su una cosa altrui, costituito per fungere da garanzia di un credito. Nell’ordinamento italiano è regolato dagli articoli 2808 e seguenti del Codice civile.

L’ipoteca si distingue dal pegno anzitutto per l’oggetto (art. 2810), che può essere costituito da:

  • beni immobili,
  • diritti reali minori sugli immobili,
  • beni mobili iscritti in pubblici registri (autoveicoli, navi, aerei, rendite dello Stato).

Si distingue, in secondo luogo, perché la sua costituzione richiede una speciale formalità, l’iscrizione nei pubblici registri.


Cenni storici

La moderna configurazione dell’ipoteca quale garanzia reale su cosa altrui è il punto di equilibrio raggiunto fra le opposte esigenze di tutela del credito e di libertà nella circolazione dei beni. In epoca anteriore alle codificazioni moderne il vincolo ipotecario su un bene ne comportava l’inalienabilità. Il Code Napoléon lo trasformava in vincolo gravante, con diritto di seguito, su un bene liberamente negoziabile. La successiva ricerca di un equilibrio ottimale ha reso assai complessa la regolazione dell’ipoteca.


Fonti dell’ipoteca


Ipoteca volontaria

Si basa

  • su un contratto fra il debitore o il terzo datore di ipoteca da una parte e il creditore dall’altra;
  • su un atto unilaterale fra vivi del debitore o del terzo datore di ipoteca.

Il contratto o l’atto unilaterale devono avere la forma scritta a pena di nullità (art. 2821).


Ipoteca giudiziale

Si basa:

  • su una sentenza che rechi condanna al pagamento di una somma di danaro o all’adempimento di un’altra obbligazione o al risarcimento del danno da liquidarsi successivamente;
  • su un decreto ingiuntivo reso esecutivo;
  • su altri provvedimenti giudiziali cui la legge abbia attribuito tale effetto (sentenza di separazione personale fra coniugi, decreto di omologazione della separazione consensuale);
  • su lodi arbitrali resi esecutivi;
  • su sentenze straniere delibate dall’autorità giudiziaria italiana.


Ipoteca legale

Può essere iscritta, anche contro la volontà del debitore, nei casi previsti dalla legge. Hanno diritto ad essa:

  • l’alienante di un bene immobile o di un bene mobile registrato che non sia stato pagato dall’acquirente;
  • ciascun coerede sugli immobili dell’eredità, a garanzia del pagamento del conguaglio in danaro spettantigli;
  • lo Stato sui beni dell’imputato o della persona civilmente responsabile del reato, a garanzia del pagamento delle pene pecuniarie, del rimborso delle spese processuali e delle spese di mantenimento del condannato in carcere.


Vicende dell’ipoteca


Costituzione

Tanto l’ipoteca giudiziale quanto quella legale dello Stato si costituiscono per iniziativa, meramente facoltativa, del creditore. L’ipoteca legale a favore dell’alienante e del coerede è iscritta d’ufficio dal conservatore della conservatoria dei registri immobiliari, a meno che non risulti dal titolo o da separato atto pubblico che vi è stata rinuncia all’ipoteca.


Iscrizione

Il contratto o l’atto unilaterale per l’ipoteca volontaria, la sentenza o altro provvedimento per l’ipoteca giudiziale, l’atto di alienazione del bene per l’ipoteca legale sono semplicemente titolo per ottenere la costituzione dell’ipoteca: questa si costituisce solo con l’iscrizione nei registri (art. 2808, 2° comma). È una forma di pubblicità analoga, per le formalità di esecuzione, alla trascrizione. Da questa differisce, tuttavia, perché è pubblicità costitutiva. Il che non significa però che sia condizione sufficiente per l’esistenza dell’ipoteca: questa si estingue se si estingue l’obbligazione garantita o se viene dichiarato nullo o annullato o reso inefficace il titolo da cui traeva origine.

Su un medesimo bene si possono iscrivere più ipoteche, a garanzia di crediti diversi. Ogni successiva ipoteca è, in ordine di tempo, contrassegnata da un numero, che prende il nome di grado (ipoteca di primo grado, di secondo grado e così via). Se il bene ipotecato verrà sottoposto a vendita forzata, con il ricavato della vendita si soddisferà anzitutto il creditore con ipoteca di primo grado e, se c’è un residuo, quello di secondo grado e così via (artt. 2852 ss.).
Il creditore che ha una ipoteca di grado inferiore può estinguere, con il pagamento, il credito di chi ha un’ipoteca di grado superiore, con l’effetto di surrogarsi nei suoi diritti (surrogazione ipotecaria di pagamento, art. 1203, n. 1)

L’iscrizione conserva il suo effetto per venti anni, trascorsi i quali l’ipoteca si estingue, salvo che ad istanza del creditore l’iscrizione non venga rinnovata prima della scadenza (art. 2847). Il creditore può anche rinnovare l’ipoteca successivamente alla scadenza, ma in tal caso non viene conservato il grado: la nuova iscrizione ha grado successivo a quello delle altre ipoteche eventualmente iscritte sullo stesso bene.


Estinzione

L’ipoteca si estingue con la sua cancellazione dal registro. Anche per la cancellazione occorre un titolo:

  • l’estinzione dell’obbligazione garantita,
  • la rinuncia espressa e redatta per iscritto del creditore all’ipoteca,
  • la vendita forzata della cosa ipotecata
  • il perimento della cosa (vedi alla voce Diritti reali di garanzia)
  • lo spirare del termine ventennale senza rinnovazione

Il conservatore dei registri non può procedere d’ufficio alla cancellazione.


Circolazione del bene ipotecato

Il bene ipotecato può essere venduto, ma chi lo compera, acquista un bene gravato da ipoteca, esposto all’azione esecutiva del creditore ipotecario. Il bene si trasmette agli eredi, e ciascuno di essi è tenuto “ipotecariamente per l’intero” (art. 754), stante l’indivisibilità dell’ipoteca (e in deroga al principio della parziarietà della responsabilità dei coeredi per i debiti ereditati).


Posizione del terzo

Alla scadenza del credito il creditore non pagato ha diritto di promuovere la vendita forzata del bene anche in confronto del terzo acquirente. Questi, per evitare la vendita forzata, ha tre possibilità (art. 2858):

  • egli stesso paga i creditori ipotecari, liberando il bene dall’ipoteca,
  • effettua il rilascio del bene ipotecato, ossia rinuncia alla proprietà con una apposita dichiarazione resa presso la cancelleria del tribunale,
  • libera il bene dall’ipoteca (purgazione dell’ipoteca): offre ai creditori una somma pari al prezzo di acquisto del bene (pari al valore del bene se l’acquisto è avvenuta a titolo gratuito); se nessun creditore si offre di acquistare per un prezzo superiore di almeno un decimo, il bene è liberato dall’ipoteca contro il pagamento della somma offerta dal terzo acquirente.

Il terzo acquirente, che subisca l’esecuzione forzata o che liberi il bene o che rilasci il bene, ha azione di regresso verso il debitore principale. Per il regresso può avvalersi della surrogazione ipotecaria, ma non in danno dei creditori che abbiano una iscrizione anteriore alla trascrizione del suo titolo di acquisto.

Il terzo datore di ipoteca si trova in posizione analoga: egli non può invocare, nei confronti del creditore precedente, il beneficio della preventiva escussione del debitore, se il beneficio non è stato convenuto (art. 2868). È direttamente esposto all’azione esecutiva. Per evitarla, deve pagare i creditori ipotecari. Anch’egli ha azione di regresso verso il debitore e diritto di surrogazione nell’ipoteca del creditore.


Specialità ed indivisibilità

L’ipoteca è, in linea di principio, speciale e indivisibile: grava solo sui beni specificamente indicati e solo per una somma determinata di danaro; e grava, per intero, su tutti i beni ipotecati e su ogni loro parte (art. 2809).

La specialità dell’ipoteca va considerata sotto un duplice aspetto:

  • con riguardo al credito garantito:

La prelazione sul bene vale solo nei limiti della somma per la quale l’ipoteca è iscritta (ma il credito garantito non deve per questo necessariamente essere un credito pecuniario).
La prelazione assiste il credito, anche oltre questo limite, per ciò che attiene ai suoi accessori (spese di costituzione, iscrizione e rinnovazione dell’ipoteca, spese ordinarie dell’intervento nel processo di esecuzione).

  • con riguardo ai beni ipotecati:

il principio è che l’ipoteca può essere iscritta solo “su beni specialmente indicati”. Tali non sono i beni futuri (potendo l’ipoteca essere iscritta solo quando la cosa è venuta ad esistenza; art. 2823), né i beni altrui (l’ipoteca può essere iscritta solo quando la cosa è acquistata del concedente; art. 2822). È invece possibile iscrivere ipoteca su una quota di proprietà indivisa, anche se l’ipoteca produrrà effetto rispetto ai beni che al debitore verranno assegnati in sede di divisione (art. 2825).

L’ipoteca si estende alla pertinenze dell’immobile, i miglioramenti e le accessioni. L’estensione dell’ipoteca alle accessioni dell’immobile ipotecato (come l’edificio costruito sul terreno oggetto di ipoteca) finisce con il tradursi in garanzia ipotecaria, su cose future, non menzionate nell’iscrizione ipotecaria. Può accadere che un mutuo venga erogato per un importo superiore al valore del terreno offerto in ipoteca, quando il mutuo è concesso per finanziare l’edificazione e l’ipoteca è iscritta per una somma che tiene conto del valore dell’edificio da costruire. Il rischio che l’opera non sia portata a compimento incombe sul creditore.

L’ipoteca è, in linea di principio, indivisibile al pari del pegno. Continua a gravare su tutti i beni ipotecati e su ogni loro parte, anche se il credito si sia in parte estinto o se il valore dei beni ipotecati sia successivamente aumentato.
Tuttavia, con il consenso del creditore o con sentenza, si può ottenere la riduzione dell’ipoteca. Questa può consistere nella riduzione della somma per la quale l’ipoteca fu iscritta o nella riduzione dell’iscrizione a una parte soltanto dei beni originariamente ipotecati.


Voci correlate

  • Diritti reali di garanzia
  • Pegno
  • Prelazione
  • Ipoteca fiscale

Infosfera

Col termine infosfera si intende lo spazio semantico costituito dalla totalità dei documenti,degli agenti e delle loro operazioni.

L’infosfera deve avere le carateristiche di logicità e ipertestualità; ed essere cartesianamente “pieno”. Inoltre deve essere finito, ma potenzialmente illimitato.


Nozione

La responsabilità processuale è prevista dal codice di procedura civile (articolo 96) a carico della parte soccombente che ha agito in giudizio con dolo o colpa grave, e a carico della parte che senza la normale prudenza abbia chiesto l’esecuzione di un provvedimento cautelare, trascritto la domanda o iscritto ipoteca giudiziale, oppure abbia agito esecutivamente, per la tutela o la realizzazione di un diritto di cui poi sia stata accertata l’inesistenza.

Altre ipotesi sono previste dal codice civile (articolo 2920) a carico del creditore che ha agito in mala fede verso il terzo espropriato e dalla legge fallimentare (articolo 21, terzo comma) a carico del creditore istante che colposamente ha chiesto la dichiarazione di un fallimento poi revocato.

Una dottrina (CALVOSA, REDENTI) ritiene che quella processuale non sia una forma di responsabilità extracontrattuale, ma una figura autonoma di responsabilità regolata in via esclusiva dalla legge processuale. Dottrina maggioritaria ritiene invece di non poter condividere tale impostazione, considerando come le norme processuali prevedono dei casi di responsabilità, ma non costruiscono un sistema disciplinare per gli stessi, che quindi necessariamente s’innestano nello schema tipico dell’illecito civile e dei suoi principi cardine. In ogni caso, la dottrina dominante non riconduce però questa forma di responsabilità a quella aquiliana ex articolo 2043, ma la considera, accanto agli altri casi di responsabilità civile, un illecito extracontrattuale (SATTA-PUNZI). Precisamente, si rileva, è una forma di responsabilità riferita a casi di illecita invasione dell’altrui sfera giuridica, basati però sugli specifici presupposti indicati dalle norme processuali. La responsabilità processuale difende dunque l’interesse del cittadino a non subire azioni o resistenze processuali infondate: per la giurisprudenza, questo interesse fonda un diritto soggettivo (il cosiddetto diritto di non subire turbative processuali).


Disciplina

Malgrado vi siano una giurisprudenza ed una dottrina (PAIARDI) che considerano la responsabilità processuale regolata solo dalle norme che la prevedono, senza possibilità di riferimenti alla normativa più generale dell’illecito civile, altra dottrina (ANDRIOLI, BIANCA) si attesta su posizioni antitetiche e considera che l’inquadramento della responsabilità processuale entro la categoria dei fatti illeciti impone l’applicazione delle norme che li regolano, dovendosi operare la seguente ripartizione: alle norme processuali resta riservata la disciplina dei peculiari presupposti di tale responsabilità e della competenza del giudice, mentre alle norme sull’illecito extracontrattuale è rimessa la regolamentazione concernente il rapporto eziologico tra fatto e danno, le esimenti, l’incapacità naturale.


Carico delle spese

Le spese processuali possono gravare sulla parte sia in termini di rimborso dell’altra, sia in termini di sopportazione delle spese proprie. Di regola, le spese seguono la soccombenza, con la parte sconfitta nel giudizio che sopporta le spese che ha sostenuto e rimborsa quelle sofferte dall’altra (tranne però quelle eccessive e superflue). In caso di soccombenza reciproca o quando ricorrono giusti motivi, il giudice può compensare in tutto o in parte le spese fra i soggetti del giudizio. La parte che ha violato il dovere di lealtà e probità deve rimborsare all’altra le spese anche se risulta vittoriosa nel giudizio: rimborserà, allora, le spese conseguenti alla sua slealtà. Anche la parte che ha agito con mala fede o colpa grave è obbligata al rimborso. La regola base, per la quale le spese seguono la soccombenza, ha indotto autorevole dottrina (CARNELUTTI) a parlare di ipotesi di responsabilità oggettiva.

L’ammortamento a rate costanti (francese) prevede che le rate siano posticipate e la somma ricevuta dal debitore all’inizio (t = 0) sia il valore di una rendita a rate costanti. Ciascuna rata è composta dalla somma di una quota capitale e di una quota interessi sul capitale residuo: si assume che la quota capitale sia progressivamente crescente con il pagamento delle rate.

Per l’attualizzazione delle rate deve essere soddisfatto il vincolo di equivalenza finanziaria che in questo caso equivale a scrivere la seguente:

<math>(1):S=\sum_{k=1}^{n}C_k=\sum_{k=1}^{n}\frac{R}{(1+i)^ {(n-k+1)}}</math>

dove S è il capitale prestato, R è l’importo della rata, i il tasso di interesse nominale del periodo, n il numero di rate. L’indice k scorre dalla prima rata alla n-esima.
Da questa formula, noti capitale prestato, tasso di interesse nominale e numero di rate, è possibile calcolare R.

<math>C_k</math> corrisponde alla quota capitale della k-esima rata:

<math>(2): C_k=\frac{R}{(1+i)^ {(n-k+1)}}</math>

Si desume dalla (1) che tra una quota e la successiva vale la seguente relazione:

<math>\frac{C_k}{C_{k-1}}=i+1</math>

Ne deriva che ciascuna quota capitale puo’ essere scritta a partire dalla prima quota <math>C_1</math>:

<math>C_k=C_{k-1}(i+1)=…=C_1(1+i)^{k-1}</math> con k= 1,.., n.

Inoltre dalla (2) si ricava facilmente:

<math>C_n=\frac{R}{1+i}</math>

dalla quale, utilizzando la relazione tra <math>C_1</math> e <math>C_k</math> definita in precedenza, si può ricavare una espressione per <math>C_1</math> in funzione di R:

<math>C_1=\frac{R}{(1+i)^{n}}</math>

ne consegue per la quota capitale della rata k-esima:

<math>C_k=C_1(1+i)^{k-1}=\frac{R}{(1+i)^{n}}(1+i)^{k-1}=\frac{R}{(1+i)^{(n-k+1)}}</math> con k= 1, 2,.., n.

A questo punto si può scrivere direttamente la formula per il debito residuo e quella per l’interesse in ciascun periodo k.

<math>D_k=\sum_{h=k+1}^{n}C_h=R\sum_{h=k+1}^{n}(1+i)^{-(n-h+1)}</math> con k= 1, 2,.., n - 1

<math>I_k=R-C_k=R-\frac{R}{(1+i)^{(n-k+1)}}=R[1-\frac{1}{(1+i)^{(n-k+1)}}]</math> con k= 1, 2,.., n.


Voci correlate

  • Ammortamento a rate posticipate
  • Ammortamento a rate anticipate
  • Ammortamento con anticipazione degli interessi
  • Ammortamento con quote capitali costanti (italiano)
  • Ammortamento con quote capitali costanti (tedesco)
  • Ammortamento con quote di accumulazione a due tassi (americano)


Collegamenti esterni

  • Calcolatore online, per la generazione di un piano di ammortamento

ASGB

L’Autonomer Südtiroler Gewerkschaftsbund (ASGB), ovvero Unione sindacati autonomi altoatesini, è un sindacato che organizza lavoratori di madrelingua tedesca e ladina nella provincia di Bolzano.


Storia

Inizialmente in Alto Adige si era costituito un’organizzazione locale della CGIL, la Camera di lavoro. La direttiva di tale sindacato era composta di membri dei vari partiti politici della provincia. La composizione non teneva però conto delle realtà etniche dell’Alto Adige: neanche uno dei dirigenti del sindacato era Altoatersino oppure originario dell’Alto Adige.

La mancata rappresentanza dei lavoratori di lingua tedesca e i forti antagonismi tra i diversi gruppi ideologici all’interno della Camera di lavoro portarono alla fondazione di un sindacato democristiano, il Südtiroler Gewerkschaftsbund/Unione sindacale altoatesina SGB che nel 1950 si associò alla CISL. Il SGB inizialmente era composto sia da lavoratori tedeschi sia da lavoratori italiani, ma nel 1957 la tensione tra i gruppi etnici in Sudtirolo comportò la scissione dell’elemento tedesco dal SGB e la fondazione di un sindacato etnico. Le tensioni etniche degli anni cinquanta avevano suscitato all’interno del proletariato tedesco una forte coscienza patriottica. Anche il partito etnico dell’Alto Adige, la Südtiroler Volkspartei (SVP) si mostrava impegnato a migliorare la situazione sociale dei lavoratori di lingua tedesca. L’arroganza nazionalista mostrata da qualche dirigente dei sindacati italiani nei confronti dei tedeschi facilitava la fondazione di un sindacato etnico.

L’11 settembre 1964 fu fondato a Merano il sindacato etnico, era nato l’ASGB come rappresentanza del proletariato tedesco e ladino.

I sindacati nazionali criticavano tale atto come contrario all’unità dei lavoratori e sospettavano una manovra della Südtiroler Volkspartei. Il mancato riconoscimento era una grave ipoteca per il lavoro sindacale: non si poteva istituire un patronato, era quasi impossibile formulare contratti collettivi in tedesco, perché non si ottenne nessun informazione da parte dei sindacati nazionali. Per questo motivo furono intrapresi contatti con l’UIL, contatti che erano stati iniziati dal sindacato austriaco ÖGB, che nel 1967 portarono ad un accordo che prevedevano il reciproco aiuto in tutte le questioni sindacali. L’ASGB con tale patto era in grado di svolgere ogni attività sindacale come sezione tedesca dell’UIL. Con tale accordo anche il rapporto con la CGIL si normalizzò, perché adesso l’unità dei lavoratori era di nuovo raggiunta.

Negli anni settanta l’ASGB aveva un forte aumento degli iscritti, anche in base allo statuto dei lavoratori (l. 300/1970) che riconosceva ai sindacati un notevole ruolo all’interno delle imprese: l`ASGB aveva la sua base tra i lavoratori delle piccole e medie imprese dell’Alto Adige. L’UIL non sopportava l’ascesa del sindacato etnico: nel maggio del 1976 l’accordo con l’ASGB fu disdetto.

Con questa manovra dell’UIL la parificazione dell’ASGB con i sindacati nazionali era diventata assolutamente necessaria. L’ASGB con il venir meno dell’accordo con l’UIL aveva perso tutti i suoi diritti e le possibilità di esplicare un’attività sindacale. Inoltre si vedeva isolato da parte degli altri sindacati. La proposta dei sindacati nazionali, di fondare un’unica organizzazione sindacale provinciale, fu rifiutata dall’ASGB: il sindacato etnico non voleva perdere la propria indipendenza e non intendeva aderire al progetto di una lotta tra le classi proposta soprattutto dalla CGIL, ma riteneva opportuno per lo più una politica più cauta, orientata al modello della cd. “Sozialpartnerschaft” di stampo austriaco .

L’unica possibilità per l’ASGB di continuare il suo lavoro era la parificazione con i sindacati nazionali. Questa venne raggiunta nel 1978 grazie ad una norma di attuazione dello statuto speciale per la provincia di Bolzano.


Collegamenti esterni

  • ASGB

Ipoteca fiscale

Per ipoteca fiscale si intende, nel diritto italiano, quella particolare forma di ipoteca legale iscritta sui beni del debitore, da parte del concessionario per la riscossione, al fine di ottenere il recupero delle somme dovute all’Ente impositore.


La riforma tributaria del 1971

Disciplinata dall’art. 77 del DPR n. 602 del 1973, essa viene iscritta in misura pari al doppio dell’importo dovuto e deve essere preceduta da un avviso di mora contenente l’invito ad adempiere entro 5 giorni nel caso in cui non sia accesa entro un anno dalla notifica della cartella esattoriale.

In ogni caso, non può essere azionata se non trascorrono sei mesi dalla comunicazione dell’iscrizione di essa sui beni gravati.

L’ipoteca fiscale nasce per legge contemporaneamente al credito fiscale che ne risulta garantito e non necessita di alcuna iscrizione a registro fondiario. Inoltre, presenta carattere accessorio rispetto al credito fiscale a cui si riferisce e, dunque, ne segue le sorti.</br> Ovviamente le spese, tanto di accensione che di cancellazione, sono a carico del debitore.


La legge delega 28.09.1998, n. 337

Il provvedimento di iscrizione di ipoteca fiscale è impugnabile dinanzi al giudice tributario, se a monte si controverta di tributi comunque denominati, secondo quanto previsto dal comma 26-quinquies dell’art. 35 del decreto legge n. 223 del 2006. Tale decreto è stato convertito nella legge n. 248 del 2006), che ha introdotto (nell’art. 19, comma 1, del decreto legislativo n. 546 del 1992 sul contenzioso tributario, due ulteriori ipotesi di atti impugnabili di fronte alle Commissioni tributarie e cioè le iscrizioni di ipoteca e il fermo di beni mobili registrati. Resta, infatti, il limite della giurisdizione tributaria siccome tracciata dall’art. 2 del d.lgs n. 546/92. Se invece il credito posto a base dell’iscrizione ipotecaria non abbia natura cautelare la giurisdizione spetterà al Giudice ordinario.

L’ipoteca fiscale ha natura diversa dall’ipoteca cautelare fiscale prevista dall’art. 26 della legge 7 gennaio, che costituiva una misura cautelare applicabile indipendentemente dall’accertamento della esistenza e della entità dell’obbligazione tributaria e che aveva funzione analoga al sequestro conservativo.


Voci correlate

  • Garanzia
  • Riscossione